Mia cara Berenice,
non sospettavo che nel tuo Ateneo ci fossero tanti cattedratici di diritto comparato così interessati all’imminente referendum, peraltro quasi totalmente ignorato in Patria – nemo propheta.
A ogni modo, non voglio che tu sfiguri nel rintuzzare le loro avance, perciò di seguito alcune informazioni.
La Costituzione italiana prevede due tipologie di referendum, confermativo e abrogativo.
Il referendum confermativo serve a dare la sanzione popolare a leggi costituzionali o di revisione costituzionale – è stato fatale al Presidente del Consiglio Renzi, che tentò un’ampia riforma della Carta.
Il referendum abrogativo serve ad abrogare, in tutto o in parte, una legge o un atto con forza di legge. La Corte Costituzionale ha stabilito l’ammissibilità del referendum abrogativo cosiddetto “manipolativo”, ossia che abrogando una disposizione finisce con l’introdurre una nuova norma – cosa inevitabile, del resto, nell’ordinamento giuridico.
Vi sono diverse modalità per richiedere il referendum, ma solitamente vi si provvede raccogliendo le firme di cinquecentomila elettori. La validità e ammissibilità della richiesta vengono preventivamente verificate dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale. La prima effettua un giudizio prevalentemente di regolarità formale, la seconda di ammissibilità del quesito ai sensi della Costituzione. Quest’ultima prevede espressamente ipotesi di inammissibilità del referendum, ma la Consulta ne ha individuate di ulteriori in via giurisprudenziale.
Appunto sotto la scure della Corte Costituzionale sono caduti, in questo caso, due quesiti referendari, se non sbaglio in materia di diritti civili. Ne sono residuati altri cinque in materia di giustizia.
I primi due mirano a limitare gli effetti che la pendenza del giudizio penale può avere sull’imputato, in termini di custodia cautelare in carcere e di sanzioni sospensive e interdittive. Va precisato, a tal riguardo, che in Italia il processo penale si chiude definitivamente solo quando una sentenza non viene appellata o non è più appellabile. In genere, ciò avviene dopo tre gradi di giudizio: Tribunale, Corte d’Appello e Corte di Cassazione. In pendenza del giudizio, eventuali sentenze di condanna non sono esecutive. A questi quesiti, personalmente, voterò “No”.
Altri tre quesiti mirano a separare le carriere di giudici e Pubblici Ministeri, limitare il peso delle correnti nell’elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura e allargare ad Avvocatura e Accademia i poteri valutativi sui magistrati. Personalmente, voterò “Sì”.
In ogni caso, quasi certamente il referendum non raggiungerà il quorum necessario per la sua validità, pari alla maggioranza degli aventi diritto al voto, ossia tutti i cittadini elettori della Camera dei Deputati: tendenzialmente, quindi, tutti i cittadini maggiorenni.
La previsione di tale quorum favorisce enormemente chiunque sia contrario all’abrogazione delle norme oggetto di referendum. La legge e il Governo ci mettono del loro, fissando le consultazioni in fine settimana estivi e balneari.
Un saluto.
Stan