Mia cara Berenice,
nella notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto, una soldatessa americana di stanza nella base di Aviano, nell’Italia nordorientale, ha investito e ucciso un quindicenne del posto. Risultata positiva al test alcolemico, la militare è indagata dalle Autorità italiane per omicidio stradale e si trova agli arresti nel suo alloggio nella base.
Ora la Procura locale, la famiglia della vittima e l’opinione pubblica si chiedono se la presunta responsabile verrà processata in Italia o negli Stati Uniti. La memoria di molti, probabilmente, va al famigerato caso del Cermis, quando un aereo dei marine decollato sempre da Aviano, volando a quota troppo bassa, tranciò il cavo di una funivia uccidendo venti persone di varie nazionalità. Processato da una Corte Marziale americana in Carolina del Nord, l’equipaggio venne clamorosamente assolto, salvo subire in seguito sanzioni penali e amministrative per capi d’accusa minori.
La materia è regolata dall’Accordo sullo Stato delle Forze (Status of Force Agreement – SOFA) della NATO, stipulato a Londra nel 1951.
Tendenzialmente, in base all’articolo 3 la giurisdizione è italiana, in quanto la soldatessa non ha commesso il reato nell’esercizio delle sue funzioni o ledendo esclusivamente beni giuridici di pertinenza americana.
Ci sono, però, due importanti caveat.
Sempre in base all’articolo 3, gli Stati Uniti hanno diritto di chiedere all’Italia di rinunciare all’esercizio della sua giurisdizione per motivi di “particolare importanza”; l’Italia non è tenuta ad accogliere la richiesta, ma deve “valutarla in modo benevolo”. Nella prassi, le Autorità americane presentano tale richiesta al Ministero della Giustizia italiano. Non è chiaro se quest’ultimo sia tenuto a motivare la sua decisione e se quest’ultima sia sindacabile.
Inoltre, in base all’articolo 5, gli Stati Uniti non sono tenuti a consegnare la soldatessa all’Italia finché quest’ultima non sia stata, appunto dall’Italia, incriminata (“charged” nel testo inglese, “imputato formalmente” nel testo della legge di ratifica italiana). Trasposto nell’ordinamento italiano, il concetto anglosassone di incriminazione corrisponde probabilmente al rinvio a giudizio, che richiede la chiusura delle indagini preliminari (complicate in questo caso dall’elemento internazionale) e generalmente un’udienza preliminare: tempi lunghi, insomma.
In un momento storico in cui la Russia accusa l’Europa di essere una colonia americana, il Ministro della Giustizia che verrà nominato dopo le elezioni potrebbe anche respingere la richiesta americana di rinuncia all’esercizio della giurisdizione. Le pressioni di Washington, tuttavia, potrebbero essere forti, perché per l’omicidio stradale l’articolo 589-bis del Codice Penale prevede, se il guidatore era in stato di ebbrezza alcolica, la pena della reclusione da otto a dodici anni.
Dall’altra parte, questa bizzarra fattispecie introdotta nel 2016 potrebbe essere un asso nella manica della Procura, qualora il Ministero della Giustizia decidesse di rinunciare all’esercizio della giurisdizione. L’omicidio stradale è configurato e articolato in una casistica piuttosto insolita che potrebbe farlo ritenere non coincidente all’homicide, murder o manslaughter americano. Ebbene, in base all’articolo 2 del SOFA, se il reato è previsto dalla legge italiana, ma non da quella americana, sussiste la giurisdizione esclusiva italiana, senza apparente possibilità di rinuncia da parte del Ministero della Giustizia, prevista solo per la distinta ipotesi di giurisdizione concorrente, ma primariamente italiana (“primary right to exercise jurisdiction”).
Staremo a vedere.
Un saluto.
Stan