Sulla tutela legale degli adulti incapaci di attendere ai loro interessi

Mia cara Berenice,

dopo Kramer contro Kramer, Spears contro Spears. Ha fatto scalpore in tutto il mondo il caso giudiziario della celebre cantante, sottoposta dall’Autorità giudiziaria americana a una tutela paterna apparentemente interessata e abusiva: “carità pelosa”, direbbe il Manzoni.

Non è un caso, forse, se Hollywood ha affrontato proprio questo tema nel recente “I Care a Lot” (GB, 2020), in cui Rosamund Pike interpreta una tutrice giudiziaria di professione che fa passare per non autosufficienti anziani in realtà sanissimi, ma danarosi.

Come sempre, però, il Nuovo Mondo è tributario della vecchia Europa. Decenni fa, il film italiano “Serafino” (1968), di Pietro Germi con Adriano Celentano, ci mostrava un giovane pastore fatto interdire dai parenti per mettere le mani sull’eredità della zia.

Più che un’interdizione, in realtà, un’inabilitazione per prodigalità, istituti entrambi di antichissima tradizione romanistica a cui una riforma del 2004 ha affiancato la più duttile amministrazione di sostegno.

Nessuna modifica, invece, all’articolo 643 del Codice Penale che punisce “chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.

Si tratta di un reato classificato come contro il patrimonio e non contro la persona; soprattutto, non occorre essere giuristi per intuire come esso richieda una probatio diabolica. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, nel 2017 poco più ottocento persone risultavano indagate per circonvenzione di incapace, contro le oltre quarantamila sottoposte a inchiesta per truffa.

È infatti all’esame della Camera dei Deputati, dopo essere già stato approvato dal Senato, un Disegno di Legge che allarga le maglie dell’articolo 643, estendendolo a chiunque, “allo stesso fine, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all’età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso”.

Non è detto che il Disegno di Legge venga definitivamente approvato. Del resto, la nuova formulazione dell’articolo 643 ivi prevista appare piuttosto bizzarra. Il riferimento all’età della persona offesa, infatti, fa pensare a una norma a tutela degli anziani, come indica anche l’intitolazione del Disegno di Legge. Non specificando l’età, tuttavia, si rende rilevante anche il raggiro – ad esempio – di un adolescente, mentre si nega inspiegabilmente la stessa tutela a situazioni di fragilità non legate all’anagrafe.

Con ogni probabilità, inoltre, i concetti di debolezza e vulnerabilità sono troppo vaghi per fungere da elementi di una fattispecie penale. Esattamente per questo motivo, la Corte Costituzionale, con una sentenza del 1981, ha cancellato dal Codice Penale l’articolo 643, che sussumeva sotto il reato di plagio la condotta di “chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione”.

Uno scaramantico saluto.

Stan

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