Sull’autonomia scolastica in Italia

Mia cara Berenice,

per l’ennesima volta, le Supreme Magistrature della Repubblica Italiana sono state chiamate a pronunciarsi sull’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici e, in particolare, nelle scuole statali.

Assumendo che la stampa abbia correttamente riportato la pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione avrebbe statuito che spetta agli organi della singola scuola decidere se esporre o no il crocifisso.

Sentenza un tantino pilatesca, ma certamente in linea con il principio dell’autonomia scolastica, introdotta con forza dalle Leggi Bassanini sul finire degli anni ’90, nell’alveo di una più ampia riforma improntata alla sussidiarietà orizzontale e verticale.

Ciascuna scuola statale ha personalità giuridica. Non è dunque un ufficio, un’articolazione del Ministero dell’Istruzione, ma un ente pubblico a tutti gli effetti: per giunta, un ente autonomo, esattamente come un Comune.

Ricorda da vicino proprio il Comune la struttura ordinamentale e organizzativa che la legge prevede per le scuole, in cui il Dirigente Scolastico (Preside) fa da contraltare al Sindaco, la Giunta Esecutiva alla Giunta Comunale, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) al segretario comunale, il Consiglio d’Istituto al Consiglio Comunale, il Corpo Docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ai funzionari comunali, pubblici impiegati reclutati per concorso e titolari di garanzie di indipendenza.

La differenza più vistosa è che il Preside non è eletto, bensì reclutato con concorso organizzato a livello regionale. L’articolazione del Ministero, infatti, fa perno in larga misura sugli Uffici Scolastici Regionali, esistenti e operanti anche nelle Regioni a Statuto Speciale, con l’eccezione del Trentino Alto Adige.

Come giudicare questa autonomia? Meramente fittizia, dato che le scuole dipendono ampiamente, sotto il profilo del reclutamento e dei finanziamenti, dal Ministero? Anche Comuni e Regioni, peraltro, sono tenuti a selezionare il loro personale con procedure sostanzialmente analoghe a quelle statali, ad applicare contratti collettivi negoziati a livello nazionale e ad assoggettarsi alla giurisdizione di Tribunali Amministrativi Regionali e Tribunali del Lavoro. Quanto all’autonomia impositiva e finanziaria, essa è più nominale che reale.

È l’autonomia scolastica opportuna? Rende le scuole più vicini ai territori che servono? Le mette in sana competizione? Oppure livella verso il basso o, ancora, penalizza gli studenti che si trovano in contesti territoriali sfavorevoli?

Posso solo tracciare col gessetto, su una vecchia lavagna d’ardesia, un enorme punto di domanda.

Arrivederci, maestra Berenice!

Stan

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