Mia cara Berenice,
come puoi immaginare, in Italia il tema dello scioglimento del matrimonio è stato influenzato dai rapporti fra Stato e Santa Sede.
Il diritto canonico, come sai, non ammette lo scioglimento del matrimonio, se non in due casi eccezionali: il matrimonio non consumato (privilegio petrino) e la conversione al Cattolicesimo del poligamo (privilegio paolino).
Il Codice Civile italiano, risalente al 1942, tuttora prevede la sola separazione fra i coniugi. Questa, pur facendo cessare le convivenza e attenuando gli effetti del vincolo matrimoniale, non lo fa venir meno.
Lo scioglimento del matrimonio è stato introdotto solo nel 1970 con una legge speciale, sopravvissuta a un referendum abrogativo tenutosi nel 1974.
Fino a qualche anno fa, per chiedere all’Autorità giudiziaria lo scioglimento del matrimonio occorreva, salvo casi eccezionali, attendere tre anni dal procedimento giudiziale di separazione.
Nel 2015 è stato introdotto il cosiddetto “divorzio breve”, accorciando il termine a dodici mesi, ulteriormente diminuiti a sei in caso di separazione consensuale.
Dal 2014, inoltre, i coniugi senza figli minorenni, incapaci o disabili possono divorziare consensualmente avanti l’Ufficiale di Stato Civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
Divorzio facile anche in Italia, dunque? No, non proprio.
La legge sul divorzio non consente, se non con il consenso di entrambe le parti, di tacitare il coniuge economicamente più debole con il pagamento di una somma in unica soluzione. Nelle generalità dei casi, pertanto, questi avrà diritto alla corresponsione periodica (quasi sempre mensile) di un assegno.
Tale assegno viene quantificato rebus sic stantibus e pertanto può sempre essere rideterminato in qualunque momento successivo, ove uno dei coniugi dimostri un mutamento delle circostanze di fatto o economiche.
Insomma, un fascicolo che non va mai in archivio. Quasi una reminiscenza della norma di diritto canonico secondo cui la sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio non passa mai in giudicato, così come il doppio procedimento di separazione e di divorzio fa venire in mente la regola canonica della c.d. “doppia conforme”, secondo cui la nullità dichiarata da un tribunale ecclesiastico deve essere confermata da un secondo.
Effettivamente, la recente giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha circoscritto e limitato i presupposti in presenza dei quali si ha diritto all’assegno divorzile, nonché i criteri per determinarne l’ammontare. Personalmente, tuttavia, dalla lettura delle massime e del relativi commenti dottrinali mi sembrano cambiamenti più cosmetici che sostanziali.
Se noi ci sposassimo e divorziassimo, del resto, non c’è dubbio che dovresti corrispondermi un sostanzioso assegno.
Uno speranzoso saluto.
Stan