Mia cara Berenice,
quando, come me, avrai superato una certa età, realizzerai che funerali e visite ai cimiteri saranno diventati una parte cospicua della tua agenda mondana.
Non devi vederla necessariamente come una cosa negativa. Saranno occupazioni più briose dei simposi musicali organizzati da tua madre e ti permetteranno, come dici tu, di “cogliere le nuove tendenze sociali”.
Ad esempio, non so come vadano le cose in Austria, ma, qui in Italia, è partita una vera corsa alla cremazione.
Le Autorità, alle prese con campisanti sempre più affollati, compostamente se ne rallegrano, tanto che il Parlamento ha provveduto ad approvare una Legge ad hoc ancora nel 2001.
La Legge, novellando il Codice Penale, consente lo spargimento delle ceneri, previa autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile e tassativamente con le modalità espressamente indicate dal defunto; in mancanza di tali presupposti, la dispersione costituisce un reato severamente punito.
Sempre in ottemperanza alla medesima Legge è stato emendato il Regolamento di Polizia Mortuaria. La cremazione deve essere autorizzata dal Sindaco, sul presupposto della volontà testamentaria del defunto o della richiesta del coniuge o del parente più prossimo.
Qui viene in considerazione la Legge Cirinnà che, a questi fini, sembra equiparare al coniugi tanto le parti di un’unione civile, quanto i conviventi more uxorio dichiarati all’Anagrafe.
Le ceneri “devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto”.
Il Regolamento novellato non sembra recepire le disposizioni della Legge in materia di consegna dell’urna ai familiari e dispersione delle ceneri, limitandosi a prevedere un verbale di consegna e a fare rinvio al Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934.
Devono presumersi direttamente applicabili, a questo punto, i principi generali formulati dalla Legge per la modifica del Regolamento: “La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati,” come definiti dal Codice della Strada; “la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti”.
Ha invece natura privato il Registro Italiano Cremazioni che, si legge sul sito ufficiale, “nasce il 9 giugno 2014 con carattere volontario e senza scopo di lucro. Il suo obiettivo è quello di promuovere il rito della cremazione in Italia e i valori etici, sociali e culturali che lo ispirano. È la più grande associazione di cremazione italiana con oltre 200 sportelli sul territorio all’interno delle imprese funebri associate dove è possibile raccogliere le manifestazioni di volontà dei cittadini per la cremazione, l’affido o la dispersione delle ceneri”.
Anche il diritto canonico si è adeguato. L’ultimo paragrafo del canone 1176 del Codice di Diritto Canonico, infatti, recita: “La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana”.
Non potevano mancare, ovviamente, le stravaganze anglosassoni, di cui Adalgisa Marrocco compie un più che esaustivo inventario sull’edizione odierna dell’Huffington Post: si va dalla barriere coralline artificiali di ceneri al compostaggio, dal lancio di lanterne nel cielo all’interramento in capsule di design, fino alle urne/lampade a biomassa ideate dalla Columbia University.
Un perplesso saluto.
Stan