Mia cara Berenice,
lieto che abbia attirato la tua attenzione il provvedimento cautelare con cui il Tribunale Costituzionale Federale tedesco ha sospeso – utilizzo un linguaggio volutamente atecnico, riservandomi di approfondire la questione nei paragrafi successivi – il Piano per la Ripresa dell’Europa.
La Corte di Karlsruhe – come il Paese a cui appartiene, del resto – non è nuova a questi Blitz su Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. L’anno scorso aveva statuito che la Banca Centrale Europea doveva dimostrare di aver rispettato il principio di proporzionalità nel varare il programma di alleggerimento quantitativo. La Banca di Francoforte si è prevedibilmente trincerata dietro la sovranazionalità delle Istituzioni europee e perfino la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che aveva confermato per proprio conto la legittimità del programma, replicò – eccezionalmente – con un comunicato stampa.
Ancora nel 1970, con una sentenza che ha orientato anche la Corte Costituzionale italiana, il Tribunale di Karlsruhe si riservò di sindacare eventuali violazioni dei diritti fondamentali da parte delle Istituzioni europee e del diritto dell’Unione Europea.
Mi chiedi come possa la decisione di un giudice nazionale, seppure di vertice, applicarsi alle Istituzioni dell’Unione Europea. I meccanismi variano da Stato a Stato. In Italia, la Corte Costituzionale potrebbe dichiarare l’illegittimità costituzionale dalla legge che autorizza la ratifica e ordina l’esecuzione dei Trattati europei, nella parte in cui consente alle Istituzioni dell’Unione di fare qualcosa. In Germania, nel caso di Piano di Ripresa il Tribunale ha ordinato agli organi nazionali di sospendere l’approvazione della Decisione sulle risorse proprie dell’Unione, che richiede la ratifica di tutti gli Stati membri; nel caso dell’alleggerimento quantitativo, ha ordinato alla Banca Federale Tedesca di non prendervi parte – cosa non avvenuta, perché alla fine si è ritenuta raggiunta la prova della proporzionalità.
D’altronde, gli scontri fra tribunali non sono insoliti nemmeno a livello europeo. Nel 2014, la Corte di Giustizia ha bloccato l’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, prevista espressamente dal Trattato di Lisbona; secondo molti, la Corte di Lussemburgo non voleva dividere il cortile giudiziario con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo.
Sono dinamiche naturali in un contesto in cui le Istituzioni europee più potenti sono appunto quelle giudiziarie. Commissione Europea e Parlamento Europeo dipendono dal Consiglio che, a sua volta, dipende dai veti incrociati degli Stati membri. L’Unione come la conosciamo è stata forgiata, in larga parte, da una serie di storiche sentenze della Corte di Lussemburgo.
Generalmente, i giuristi amano molto il giocattolo del diritto dell’Unione Europeo e non lo ostacolano affatto, ma, come vedi, esistono delle eccezioni, determinate da scrupoli sulla sovranità nazionale e, soprattutto, da ragioni politiche a cui i magistrati di tutto il mondo non sono affatto insensibili, soprattutto quando ricoprono posizioni apicali.
Herzliche Grüße.
Stan